Sei un fisioterapista o un professionista della salute? Probabilmente ti stai chiedendo come funziona la fattura elettronica per la tua categoria professionale, anche alla luce delle recentissime novità legislative che riguardano tutti gli operatori sanitari. Vediamo allora in quali casi è obbligatorio emettere le e-fatture e in quali invece è vietato, ma prima una rapida precisazione per i professionisti della salute che non operano nel regime ordinario.
Puoi decidere di non aderire alla e-fattura. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che gli operatori sanitari e i professionisti della salute che hanno aderito ai regimi agevolati (minimi o forfettario) non sono obbligati a emettere fattura elettronica. Il loro è un esonero, non un divieto, dunque possono sempre decidere di rientrare nel nuovo sistema. In alternativa, possono continuare a emettere fatture cartacee e archiviare quelle relative ai loro acquisti in modo “tradizionale”.
Se operi nel regime ordinario, hai l’obbligo di emettere fattura elettronica, ma le recenti novità legislative hanno introdotto un importante divieto alla e-fattura. Vediamo di cosa si tratta.
Nell’ottobre del 2018, con il DL 119, era stato previsto un esonero alla e-fattura solo per alcune categorie di operatori sanitari. Il Garante per la protezione dei dati personali, però, ravvisando un problema per la sicurezza dei dati sanitari contenuti nella e-fattura, è intervenuto per chiedere che si facesse luce sulla questione. Il Governo allora, in sede di Legge di Bilancio 2019, ha sostituito l’esonero con un divieto: vietava l’emissione della fattura elettronica a tutti i soggetti obbligati all’invio dei dati sanitari al sistema Tessera Sanitaria.
A febbraio 2019 ecco un nuovo cambio di rotta: con il Decreto Semplificazioni, poi convertito in legge, il divieto di emettere fattura elettronica per il 2019 è stato esteso a tutti gli operatori sanitari, anche quelli non obbligati all’invio dei dati per il 730 precompilato – come i fisioterapisti dunque - quando l’oggetto della fattura è una prestazione sanitaria verso una persona fisica.
Quindi è il fisioterapista, psicologo, medico, podologo, ostetrica…- sia che debba inviare i dati per il 730 precompilato, sia che non sia obbligato a farlo -, a dover valutare caso per caso se la fattura che sta per emettere deve essere elettronica o meno.
Se l’oggetto è una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica, la legge gli vieta di emettere una e-fattura e dovrà quindi emettere una normale fattura cartacea.
Se invece la prestazione è di altra natura – un corso di formazione, una consulenza ad un altro professionista o ad un poliambulatorio, la vendita di un bene strumentale… - la fattura deve essere elettronica e può essere creata con il sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o con un software di fatturazione elettronica.
Se emetti fatture per prestazioni escluse, esenti o fuori campo IVA devi assolvere l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo della fattura supera i 77,47 euro.
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