Fattura elettronica per fisioterapisti e professionisti della salute: ecco come funziona
Sei un fisioterapista o un professionista della salute? Probabilmente ti stai chiedendo come funziona la fattura elettronica per la tua categoria professionale, anche alla luce delle recentissime novità legislative che riguardano tutti gli operatori sanitari. Vediamo allora in quali casi è obbligatorio emettere le e-fatture e in quali invece è vietato, ma prima una rapida precisazione per i professionisti della salute che non operano nel regime ordinario.
Operi nel regime dei minimi o nel forfettario?
Puoi decidere di non aderire alla e-fattura. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che gli operatori sanitari e i professionisti della salute che hanno aderito ai regimi agevolati (minimi o forfettario) non sono obbligati a emettere fattura elettronica. Il loro è un esonero, non un divieto, dunque possono sempre decidere di rientrare nel nuovo sistema. In alternativa, possono continuare a emettere fatture cartacee e archiviare quelle relative ai loro acquisti in modo “tradizionale”.
Qual è l’oggetto della prestazione? È da questo che dipende il tipo di fattura che dovrai emettere
Se operi nel regime ordinario, hai l’obbligo di emettere fattura elettronica, ma le recenti novità legislative hanno introdotto un importante divieto alla e-fattura. Vediamo di cosa si tratta.
Prima della Legge di Bilancio
Nell’ottobre del 2018, con il DL 119, era stato previsto un esonero alla e-fattura solo per alcune categorie di operatori sanitari. Il Garante per la protezione dei dati personali, però, ravvisando un problema per la sicurezza dei dati sanitari contenuti nella e-fattura, è intervenuto per chiedere che si facesse luce sulla questione. Il Governo allora, in sede di Legge di Bilancio 2019, ha sostituito l’esonero con un divieto: vietava l’emissione della fattura elettronica a tutti i soggetti obbligati all’invio dei dati sanitari al sistema Tessera Sanitaria.
Il Decreto Semplificazioni (poi convertito in legge) estende ulteriormente il divieto
A febbraio 2019 ecco un nuovo cambio di rotta: con il Decreto Semplificazioni, poi convertito in legge, il divieto di emettere fattura elettronica per il 2019 è stato esteso a tutti gli operatori sanitari, anche quelli non obbligati all’invio dei dati per il 730 precompilato – come i fisioterapisti dunque - quando l’oggetto della fattura è una prestazione sanitaria verso una persona fisica.
È il professionista della salute a dover valutare se la fattura deve essere elettronica o cartacea
Quindi è il fisioterapista, psicologo, medico, podologo, ostetrica…- sia che debba inviare i dati per il 730 precompilato, sia che non sia obbligato a farlo -, a dover valutare caso per caso se la fattura che sta per emettere deve essere elettronica o meno.
Se l’oggetto è una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica, la legge gli vieta di emettere una e-fattura e dovrà quindi emettere una normale fattura cartacea.
Se invece la prestazione è di altra natura – un corso di formazione, una consulenza ad un altro professionista o ad un poliambulatorio, la vendita di un bene strumentale… - la fattura deve essere elettronica e può essere creata con il sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o con un software di fatturazione elettronica.
E l’imposta di bollo?
Se emetti fatture per prestazioni escluse, esenti o fuori campo IVA devi assolvere l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo della fattura supera i 77,47 euro.
- Se la fattura è cartacea, può essere applicata la classica marca da bollo di 2 euro che puoi acquistare in una qualsiasi tabaccheria, oppure puoi optare per il bollo virtuale, una possibilità a disposizione dei contribuenti già dal 2015. Per assolverlo bisogna seguire una procedura apposita, disciplinata dall’articolo 15 del dpr 642/1972. Se si sceglie questa strada, va presentata una dichiarazione consuntiva che contiene il numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno solare precedente, divisi per voce di tariffa. La dichiarazione può essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
- Se la fattura è elettronica, invece, a partire da gennaio 2019 l’imposta di bollo va assolta virtualmente. In questo caso la procedura è diversa da quella prevista per il bollo virtuale. L’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre solare dev’essere versata entro il giorno 20 del mese successivo. L’ammontare viene comunicato dall’Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". È l’Agenzia infatti che calcola l’importo sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Per pagare l’imposta di bollo si può ricorrere al servizio online messo a disposizione dall’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, o usare il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
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