Sei un medico o un professionista della salute che fattura ai poliambulatori convenzionati col Sistema Sanitario Nazionale? Dal 1° luglio 2018 hai l’obbligo di emettere fattura elettronica!
Mancano solo 10 giorni, ecco cosa devi sapere.
Come è noto l’obbligo alla fattura elettronica varrà per tutti a partire dal 1° gennaio 2019, ma per alcuni soggetti, comprese alcune categorie di medici e professionisti della salute, è anticipato di 6 mesi.
Fra 10 giorni infatti scatterà l’obbligo all’emissione della fattura elettronica per i carburanti e per i subappalti nella Pubblica Amministrazione.
L’obbligo quindi non riguarda solo i soggetti che lavorano in appalto, ma anche coloro a cui vengono date in subappalto alcune attività.
Se il committente è un Ente pubblico, dato che il subappalto è un contratto derivato, l’obbligo si estende anche ai terzi incaricati di eseguire l’opera o il servizio: i subappaltatori e i subcontraenti che operano in un contratto di appalto di lavori, di servizi o fornitura.
Nel subappalto con una PA, infatti, sono coinvolti 3 soggetti:
1° soggetto: il committente, cioè l’Ente Pubblico
2° soggetto: l’appaltatore, per esempio il poliambulatorio convenzionato col SSN
3° soggetto: il subappaltatore, per esempio il medico o il professionista che presta la sua attività presso il poliambulatorio convenzionato col SSN
Facciamo un esempio: il poliambulatorio Giallo (2° soggetto) è convenzionato con il SSN (1° soggetto) e per questo si avvale della prestazione di un certo numero di medici e professionisti della salute (3° soggetto).
Il flusso di fatturazione quindi prevede che dal 1° luglio le fatture da Giallo verso il SSN dovranno essere in formato elettronico, così come le fatture emesse dai medici e professionisti nei confronti del poliambulatorio.
L’obbligo però non coinvolge i professionisti oltre il 3° soggetto della filiera. Quindi dal 4° in poi non è necessaria la fattura elettronica: lo scambio delle fatture on line dovrà avvenire solo tra il titolare del contratto d'appalto e i suoi subappaltatori diretti.
I soggetti obbligati dovranno indicare nella fattura elettronica anche il Codice identificativo di gara (Cig) e il codice unico di progetto Cup perché sia possibile monitorare i flussi finanziari collegati all’appalto, l’adempimento degli obblighi contribuitivi e di pubblicità.
Anche tu rientri fra i soggetti obbligati?
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Fonti per la redazione dell’articolo:
- Subappalti, subforniture e fatturazione elettronica dal 1.7.2018 – L. 205/2017
- Dal 1° luglio obbligo di fatture elettroniche tra impresa principale e subappaltori: esclusi i subfornitori più a valle