La fattura elettronica è entrata a regime. Fra distinguo, esoneri e divieti dell’ultimo minuto, è diventata per molti l’unico sistema possibile per la fatturazione. Dunque sono in tanti i medici, i poliambulatori e i professionisti della salute che negli ultimi tempi si sono chiesti come si paga l’imposta di bollo sulla fattura elettronica, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Infatti, salvo i piccoli contribuenti, come minimi e forfettari, e le fatture emesse dagli operatori sanitari nei confronti delle persone fisiche, per tutte le strutture e le p.iva obbligate alla e-fattura - e, in generale, quando vale l’obbligo di emettere fattura elettronica, per esempio nel caso di fatture tra professionisti o per corsi di formazione - non è più possibile emettere fatture cartacee e quindi apporre la classica marca da bollo da 2 euro sul documento fiscale, prevista per gli importi che superano i € 77,47.
Il DM 28.12.2018, modificando l'art. 6 del DM 17.6.2014, ha definito quali sono le nuove modalità per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: a partire da gennaio 2019, l’imposta relativa alle e-fatture emesse in ogni trimestre solare dev’essere versata entro il giorno 20 del mese successivo. L’ammontare dell’imposta viene comunicato dall’Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". L’Agenzia calcola l’importo sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Per pagare l’imposta di bollo si può utilizzare il servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure usando il modello F24 predisposto dall’Agenzia.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dev’essere pagata ogni volta che l’importo è escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad €77,47. Inoltre, si tratta di un obbligo valido anche quando la fattura è emessa nei confronti di chi non è obbligato a ricevere fatture elettroniche, come le persone fisiche.
Ricordiamo però che per il 2019 le fatture per prestazioni sanitarie emesse nei confronti delle persone fisiche devono obbligatoriamente essere cartacee e non elettroniche (ne abbiamo parlato di recente in questo articolo).
Sì, anche nel caso in cui la fattura sia cartacea, si può pagare l’imposta di bollo in modalità virtuale, ma bisogna usare una procedura apposita, disciplinata dall’articolo 15 del dpr 642/1972.
Non è una novità, già a partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una dichiarazione consuntiva che contiene il numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno solare precedente, divisi per voce di tariffa, usando un apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Secondo l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972, il mancato pagamento dell’imposta di bollo prevede sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare.
Concludiamo questo approfondimento sul pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con un breve richiamo alle novità sulla e-fattura per gli operatori sanitari.
Le disposizioni normative più recenti, infatti, prevedono che tutti gli operatori sanitari, sia quelli obbligati all’invio dei dati sanitari al sistema Tessera Sanitaria, sia coloro che non hanno questo obbligo, non possono emettere fattura elettronica quando l’oggetto è una prestazione sanitaria nei confronti di persone fisiche. Quindi la fattura dev’essere cartacea e se rientra tra i casi che prevedono l’assolvimento dell’imposta di bollo, quest’ultima dev’essere pagata o con la modalità telematica appena vista oppure applicando la marca da bollo da 2 euro che si può acquistare anche in tabaccheria.
Diverso è il discorso delle fatture emesse nei confronti di altri professionisti o che non hanno a che vedere con una prestazione sanitaria. In questo caso – esclusi gli operatori sanitari che rientrano nel regime dei minimi e nel forfettario, che sono esenti ed hanno deciso di non aderire al nuovo sistema -, la fattura deve essere elettronica e il pagamento dell’imposta di bollo deve seguire la procedura prevista per questo tipo di documento.
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