18 febbraio 2019

Fattura elettronica per medici e operatori sanitari: divieto allargato dal recente DL semplificazioni poi convertito in legge

Le novità sulla fattura elettronica per i medici e gli operatori sanitari non sembrano finite. Il recente DL semplificazioni, poi convertito in legge (Legge, 11/02/2019 n° 12), estende il numero delle situazioni in cui è vietato emettere fattura elettronica. Vediamo dunque quali sono questi nuovi casi di divieto, ma prima un breve riepilogo delle novità più recenti.

Dove eravamo rimasti

La Legge di Bilancio ha sancito il divieto per il 2019 di emettere fattura elettronica per i soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, ma solo rispetto alle fatture che contengono dati da inviare per il 730 precompilato. Quindi, per fare un esempio, se un medico libero professionista collabora con una struttura sanitaria, le fatture relative alla sua prestazione professionale emesse nei confronti della struttura stessa non rientrano nel sistema TS e vanno dunque emesse elettronicamente.

Il divieto vale anche per le operazioni che non richiedono l’emissione della fattura, come l’acquisto di farmaci o di prestazioni erogate dalla farmacia, ma per cui è il cliente a richiederla, e per gli operatori sanitari che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis del DPR 633/72, come le prestazioni assistenziali rese da ONLUS, sempre se è il cliente a chiedere la fattura.

Il DL semplificazioni approvato alla Camera ha esteso il divieto alla e-fattura

Oltre ai divieti appena descritti, da pochi giorni se ne sono aggiunti altri, introdotti dal DdL di conversione del Decreto Semplificazioni, approvato alla Camera e di recente diventato legge.

Secondo le nuove diposizioni il divieto di emettere fattura elettronica si estende anche ai soggetti che non sono obbligati all’invio del dati al sistema Tessera Sanitaria, ma solo per le fatture emesse nei confronti delle persone fisiche.

Cosa significa in concreto?

Significa che sarà il professionista – fisioterapista, logopedista, psicomotricista, podologo… - a valutare di volta in volta se sia tenuto o meno all’emissione della fattura elettronica: quando la prestazione è di tipo sanitario non dovrà emettere la e-fattura, in tutti gli altri casi, sì. Per esempio, se offre una consulenza ad un altro medico o ad un poliambulatorio, se tiene corsi di formazione o vende un bene strumentale, deve emettere una e-fattura. A meno che non rientri nel regime dei minimi o forfettario – che per legge sono esonerati dalla fattura elettronica – e abbia quindi deciso di non aderire al nuovo sistema di fatturazione, come suo diritto.

Fatture che contengono sia spese sanitarie che non sanitarie: cosa fare?

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie che altri voci di spesa non sanitarie, per queste ultime non è necessario emettere una e-fattura.

Se la distinzione tra le voci è chiara, vanno entrambe comunicate al Sistema TS, a meno che il paziente non faccia opposizione, indicando:

  •  l’importo relativo alla spesa sanitaria
  • l’importo relativo alle spese non sanitarie, con il codice “AA” altre spese.

Se invece non è possibile distinguere le due tipologie di spesa, l’intero importo deve essere trasmesso al Sistema TS con la tipologia “Altre spese”.

In ogni caso la fattura deve essere cartacea.


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